(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Friuli  Venezia
      -Giulia - Supplemento ordinario n. 2 del 7 gennaio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
    Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate 
 
  1. L'ammontare delle previsioni di  entrata  resta  determinato  in
complessivi  20.089.602.624,21  euro,   suddivisi   in   ragione   di
7.516.318.812,84 euro per l'anno 2013, di 6.286.851.118,67  euro  per
l'anno 2014  e  di  6.286.432.692,70  euro  per  l'anno  2015,  avuto
riguardo alle variazioni previste dalla Tabella  A,  a  carico  delle
unita' di bilancio del bilancio per gli anni 2013-2015 e del bilancio
per l'anno 2013, ivi indicate. 
  2. Per le finalita' di  cui  all'art.  12,  comma  5,  della  legge
regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme  in  materia  di  programmazione
finanziaria e di contabilita' regionale), e' applicata  la  somma  di
701.870.377,74   euro   quale   saldo   finanziario   presunto.   Gli
stanziamenti di cui  all'allegata  Tabella  N  relativa  all'utilizzo
dell'avanzo presunto non sono disponibili ai  sensi  dell'  art.  41,
comma 1, della legge regionale n.  21/2007  fino  alla  dimostrazione
dell'effettiva  disponibilita'  dell'avanzo  di   amministrazione   a
seguito della deliberazione della Giunta  regionale  che  provvede  a
formalizzare le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e
delle spese dell'esercizio precedente. 
  3. Ai sensi dell'  art.  7,  primo  comma,  n.  2),  dello  Statuto
speciale della Regione Friuli Venezia  Giulia,  approvato  con  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione
Friuli Venezia Giulia) e dell' art. 9, comma  1,  lettera  c),  della
legge regionale n. 21/2007  nell'esercizio  2013  e'  autorizzato  il
ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella
misura massima di 87.970.000 euro. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a stipulare nell'anno 2013 uno  o  piu'  contratti  di
mutuo sino alla concorrenza di complessivi 87.970.000 euro; le  somme
rinvenienti dai mutui  sono  destinate  alla  copertura  degli  oneri
previsti a carico delle unita' di bilancio dello stato di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013, ivi indicate, con riferimento al «Prospetto
relativo agli interventi  finanziabili  con  il  ricorso  al  mercato
finanziario» del bilancio  medesimo,  in  conformita'  alle  relative
autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto
di quanto previsto all'art. 3, commi da  16  a  21,  della  legge  24
dicembre  2003,  n.  350  (Legge  finanziaria  2004),  e   successive
modifiche. 
  5. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a  stipulare
nell'anno 2013 contratti di mutuo sino alla concorrenza  dell'importo
corrispondente agli impegni assunti a carico dei  capitoli  di  spesa
per i quali e' stato autorizzato il ricorso  al  mercato  finanziario
mediante contrazione di mutui per gli anni 2006,  2007,  2008,  2009,
2010, 2011 e 2012 ai sensi del combinato disposto dell' art. 1, comma
2, della legge regionale 18 gennaio 2006,  n.  2  (Legge  finanziaria
2006), dell' art. 1, comma 6, della legge regionale 21  luglio  2006,
n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell' art. 1, comma 2,  della
legge regionale 23 gennaio  2007,  n.  1  (Legge  finanziaria  2007),
nonche' dell' art. 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto  2007,
n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell' art. 1, comma 3,  della
legge regionale 28 dicembre 2007, n.  31  (Legge  finanziaria  2008),
nonche' dell' art. 1, comma 1, lettera b), della legge  regionale  14
agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio  2008),  dell'  art.  1,
comma 3, della  legge  regionale  30  dicembre  2008,  n.  17  (Legge
finanziaria 2009),  nonche'  dell'  art.  1,  comma  4,  della  legge
regionale 23 luglio 2009, n. 12  (Assestamento  del  bilancio  2009),
dell' art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n.  24
(Legge  finanziaria  2010),  dell'  art.  1,  comma  3,  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22  (Legge  finanziaria  2011),  dell'
art. 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge
finanziaria 2012) nella misura massima di 875.509.907,35 euro. 
  6. I mutui autorizzati dai commi 4 e 5 sono regolati dalle seguenti
condizioni: 
    a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di  interesse
da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai
sensi dell' art. 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989,  n.  66
(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva  degli  enti
locali e di finanza locale),  convertito,  con  modificazioni,  dall'
art. 1, primo comma, della legge n. 144/1989 ; 
    b) durata non superiore ai venti anni. 
  7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi  3
e 5 e' autorizzato il ricorso alle  forme  di  finanziamento  con  la
Cassa depositi e prestiti SpA. 
  8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di
cui ai commi 3 e 5, nonche' a quanto disposto  con  il  comma  7,  e'
autorizzato,  nel  triennio  2013-2015,   il   ricorso   al   mercato
finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali  (BOR)  ai
sensi dell' art. 9, comma 1, lettera c),  della  legge  regionale  n.
21/2007 , nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito  di
operazioni regolate da legge italiana. 
  9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni: 
    a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potra'  prevedere  anche
indicizzazione  a   parametri   non   monetari   quali   ad   esempio
l'inflazione; 
    b) costo massimo determinato nelle seguenti misure: 
      1)  tasso  fisso:  Interest  Rate   Swap   pari   alla   durata
dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo  annuo
di 0,75 punti percentuali; 
      2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei  mesi,  nel  caso  di
periodicita' trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione
non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione
a parametri non monetari, il tasso di  emissione  dovra'  al  massimo
essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o  sei  mesi
maggiorato di un punto percentuale annuo; 
    c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per  cento
del valore nominale delle obbligazioni,  ad  eccezione  dei  prestiti
destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica  di
Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al
3 per cento dell'importo effettivamente collocato; 
    d) durata non inferiore a cinque anni e  non  superiore  a  venti
anni; 
    e) in relazione all'andamento del mercato  finanziario,  rimborso
alla pari mediante quote capitali  costanti  o  crescenti  a  partire
dalla data di pagamento della prima cedola. 
  10.   L'Assessore   regionale   alle    finanze,    patrimonio    e
programmazione, ambiente, energia e politiche  per  la  montagna,  su
conforme deliberazione della Giunta  regionale,  dispone  con  propri
decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per
gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013,  in  relazione  al
ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e  8,  anche
istituendo all'uopo nel bilancio nuove unita' di bilancio di  entrata
e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli
stanziamenti delle corrispondenti  unita'  di  bilancio  relativi  al
ricavo e all'ammortamento dei prestiti. 
  11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle
rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a prestare  garanzie  e  a
rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a
valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai
sensi dell' art. 49  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Friuli
Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' art.  30,  comma  10,
della legge 289/2002 .